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Sez. 3, Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024 (Rv. 671269-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE | Consulenza tecnica contabile - Consenso delle parti - Modalità - Comportamento tenuto dai consulenti di parte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671269-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE

In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).

Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)