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Sez. 3, Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024 (Rv. 671570-01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Comunicazione alle parti costituite della relazione di CTU - Nomina di un consulente di parte - Possibilità di trasmettere la bozza di relazione al consulente di parte - Fondamento. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671570-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.

Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)