Sez. 1, Sentenza n. 18323 del 30/08/2007 (Rv. 600213 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Finalità - Individuazione - Interesse fondante la sua ammissibilità - Strumentalità della relativa azione ad evitare l'esercizio di una pretesa basata sul documento contestato come falso - Conseguente individuazione del soggetto legittimato passivamente - Necessità della sua identificazione unicamente con l'autore della falsificazione - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento fiscale.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha anche fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze sul presupposto che la stessa Amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità, che, peraltro, essa non aveva nemmeno preso in considerazione, essendosi limitata a ricavare dall'autodenuncia del fornitore e dall'emessa fatturazione di quest'ultimo elementi di prova presuntiva della sussistenza della contestata evasione fiscale a carico della ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)