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Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 23/04/1983 (Rv. 427719 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427719-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio per l'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità il ricorrente non deve necessariamente indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi nel successivo giudizio di cognizione piena, essendo affidato al giudice il compito di indagare sulla concorrenza di specifiche circostanze tale da far apparire giustificato il successivo normale Esercizio dell'Azione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)