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Sez. 1, Sentenza n. 4804 del 20/09/1984 (Rv. 436718 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - ONERE DEL RICORRENTE DI INDICARE TUTTI I MEZZI DI PROVA DA ESPERIRSI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436718-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - ONERE DEL RICORRENTE DI INDICARE TUTTI I MEZZI DI PROVA DA ESPERIRSI NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - LIMITI.*

Nel giudizio per l'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, diretto soltanto a verificare, con una deliberazione di probabilità e non di certezza, se ricorrano specifiche circostanze che facciano apparire giustificato l'Esercizio dell'Azione, il ricorrente non deve necessariamente indicare tutti i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel successivo giudizio, ed il giudice può desumere quelle specifiche circostanze anche da quanto dichiarato dall'una o dall'altra parte, senza estendere ulteriormente l'indagine, quando ritenga con motivazione logica e congrua che gli elementi raccolti siano già sufficienti a giustificare l'inizio del giudizio di cognizione piena. (V 4734/83, mass n 429624; (V 2288/83, mass n 427131; (V 1571/83, mass n 426406; (Conf 2805/83, mass n 427719; (Conf 2671/83, mass n 427551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)