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Sez. 3, Sentenza n. 10590 del 02/08/2001 (Rv. 548724 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Ricorso per cassazione - Mancata indicazione nominativa degli eredi nel ricorso e nella sentenza impugnata - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548724-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti degli eredi, senza che costoro siano nominativamente indicati nel ricorso stesso ovvero nella decisione impugnata, attesa l'incertezza assoluta sulla parte intimata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)