diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2333 del 25/02/1993 (Rv. 481102 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi | Ricorso per cassazione nei confronti del "de cuius" e non degli eredi - Inammissibilità - Notificazione eseguita impersonalmente agli eredi o presentazione, da parte di questi ultimi, del controricorso, successivamente alla scadenza del termine per impugnazione - Sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481102-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi

Con riguardo a controversia relativa ad imposta di successione, è inammissibile il ricorso per cassazione che l'Amministrazione finanziaria abbia proposto nei confronti del "de cuius" e non nei confronti degli eredi, senza che costoro siano nominativamente indicati nel ricorso stesso ovvero nella decisione impugnata, attesa l'incertezza assoluta sulla parte intimata, e la conseguente sanzione ai sensi del n. 1 dell'art. 366 cod. proc. civ.. Nè valgono a sanare il vizio dell'atto la notifica eseguita personalmente agli eredi o la presentazione, da parte loro, del controricorso, se avvenuta oltre il termine prescritto per l'impugnazione, atteso che la relata di notifica è atto distinto ed estraneo al contenuto del ricorso, mentre l'efficacia sanante della presentazione del controricorso opera, a norma dell'art. 164 cod. proc. civ., "ex nunc" e, quindi, solo ove tale presentazione intervenga prima della scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)