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Sez. 5 - , Sentenza n. 22479 del 16/10/2020 (Rv. 659615 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Reddito di impresa - Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 917 del 1986 - Deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali - Spettanza - Fondamento - Conseguenze - Remunerazioni per attività riguardanti l’oggetto sociale ma estranee al rapporto di gestione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659615-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema d'imposte sul reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, (ora 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, i compensi spettanti agli amministratori di società di capitali sono deducibili, secondo il criterio di cassa, nell'esercizio in cui sono corrisposti, mentre le remunerazioni per le attività afferenti all'oggetto sociale, ma estranee al rapporto di gestione, le quali sono costi per prestazioni di servizi, vanno dedotte nell'esercizio di competenza, ossia quello in cui le prestazioni sono ultimate, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 2, lett. b) del decreto cit.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)