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Sez. 5 - , Sentenza n. 20033 del 11/08/2017 (Rv. 645280 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Compenso dell'amministratore - Deducibilità - Individuazione dell'esercizio di competenza - Criteri
Stato
decisa il 2017-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645280-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema d'imposte sul reddito d'impresa, in caso di pagamento del compenso dell'amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile, secondo il principio cd. di cassa allargato, nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)