Sez. 5 - , Ordinanza n. 33261 del 21/12/2018 (Rv. 652149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di immobili - Presunzione di valore ex d.l. n. 223 del 2006 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Le presunzioni legali relative di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, secondo cui, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili, l'importo dei ricavi ai fini delle imposte dirette, o l'ammontare delle operazioni imponibili ai fini IVA, si presumono corrispondenti al valore normale del bene immobile ceduto, non hanno efficacia retroattiva, secondo quanto espressamente disposto dall'art. art. 1, comma 265, della l. n. 244 del 2007, con la conseguenza che, per gli atti di compravendita di immobili anteriori alla data del 4 luglio 2006, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati rispetto al valore normale dei cespiti, desunto da una perizia di stima dell'Agenzia del territorio, non costituisce una presunzione legale relativa di percezione di un maggior corrispettivo, bensì una presunzione semplice, da valutare unitamente ad altri elementi che ne confermino la gravità , precisione e concordanza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223, Legge 04/08/2006 num. 248, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)