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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23379 del 19/09/2019 (Rv. 655079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Prezzo di cessione inferiore al valore catastale - Rettifica dell'imposta - Presupposti alternativi.
Stato
decisa il 2019-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655079-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, in caso di cessione di beni immobili, ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 15 del d.l. n. 41 del 1995, conv. in l. n. 85 del 1995 (applicabile "ratione temporis") deve essere interpretato nel senso che qualora il corrispettivo indicato nell'atto di compravendita sia inferiore al valore catastale, può essere emesso avviso di rettifica sulla base di elementi di natura documentale ovvero se lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore di mercato integra una presunzione grave, precisa e concordante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 15, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)