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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13636 del 30/05/2018 (Rv. 648679 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati - Plusvalenza tassabile - Determinazione - Perizia giurata - Necessità - Potere dell'Ufficio di verificare l'effettivo valore dei beni - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648679-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)