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Sez. 5, Sentenza n. 9109 del 06/06/2012 (Rv. 622942 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 d.P.R. n. 917 del 1986 - Determinazione - Valore alla data del 1° gennaio 2002 individuato sulla base di una perizia giurata di stima - Potere dell'Ufficio di verificare il valore del bene - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622942-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma primo, lett. a) e b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, ove il contribuente si avvalga della facoltà di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore alla data del 1° gennaio 2002, individuato sulla base di una perizia giurata di stima, a norma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'Ufficio conserva il potere di accertare se lo stesso corrisponda o meno alla realtà, in quanto il richiamo dell'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 cod. proc. civ. non attribuisce a questa la forza di atto pubblico, ma ha l'unico scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, né, del resto, la consulenza tecnica fa pubblica fede dei giudizi e delle valutazioni in essa contenuti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)