Sez. L, Sentenza n. 10190 del 01/10/1991 (Rv. 474048 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Sussistenza e durata della malattia del dipendente - Risultanze degli accertamenti sanitari - Contestazione da parte del lavoratore o del datore di lavoro - Contrasto tra certificazioni mediche - Attendibilità della certificazione - Valutazione comparativa del giudice di merito - Necessità - Sopravvenuto miglioramento o guarigione - Ininfluenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
Nell'ipotesi di contestazione da parte del lavoratore o del datore di lavoro delle risultanze degli accertamenti sanitari eseguiti con riguardo alla sussistenza e alla durata della malattia del dipendente, e di contrasto tra certificazioni mediche, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (anche avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge) quale di dette certificazioni sia maggiormente attendibile; né tale potere di indagine (che si esprime anche con la nomina di consulenti tecnici d'ufficio) trova limite nel fatto che al momento dell' indagine siano sopravvenuti un miglioramento o la guarigione, giacché, a parte la possibilità di attuali riscontri obiettivi, il giudizio tecnico ben può essere fondato su altri elementi di convincimento già acquisiti al processo e ricercati dall'ausiliario nei limiti dei poteri conferitigli e con le garanzie imposte a tutela delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)