Sez. 2, Sentenza n. 188 del 19/01/1973 (Rv. 361983 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - AZIONE PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI ESERCITATA DA UN CONDOMINIO - INTERVENTO DI UN CONDOMINO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL SUO APPARTAMENTO - APPELLO DEL SOCCOMBENTE CONDOMINIO - IMPUGNAZIONE TARDIVA DEL CONDOMINO PER IL NEGATO RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - AZIONE PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI ESERCITATA DA UN CONDOMINIO - INTERVENTO DI UN CONDOMINO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL SUO APPARTAMENTO - APPELLO DEL SOCCOMBENTE CONDOMINIO - IMPUGNAZIONE TARDIVA DEL CONDOMINO PER IL NEGATO RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Le Disposizioni che prevedono la possibilita di impugnazione incidentale tardiva, anche dopo la scadenza dei termini ordinari, si riferiscono o alle impugnazioni incidentali vere e proprie, cioe alle impugnazioni delle parti contro cui e stata proposta l'impugnazione principale e dirette contro le parti che hanno proposto l'impugnazione medesima, ovvero alle impugnazioni delle parti chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art 331 codice procedura civile. Non ricorre nessuna di tale ipotesi nel caso in cui un condomino, intervenuto in primo grado non solo per sostenere le ragioni, fatte valere dal condominio contro un terzo per il rispetto delle distanze legali, ma anche per chiedere la condanna del terzo al risarcimento dei danni arrecati all'appartamento di sua proprieta esclusiva, faccia valere in appello con impugnazione tardiva le sue pretese in ordine al diritto al risarcimento dei danni negatole dal tribunale, punto sul quale l'appello tempestivo del condominio sulla reiezione della domanda per il rispetto delle distanze non puo esercitare alcuna influenza, attesa l'autonomia delle due domande. (V sulla prima parte, 2270/70, mass n 348371).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)