Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 29/10/1970 (Rv. 348371 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - LIMITI - ADESIONE AL RICORSO PRINCIPALE DEL CONDEBITORE SOLIDALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - LIMITI - ADESIONE AL RICORSO PRINCIPALE DEL CONDEBITORE SOLIDALE - INAMMISSIBILITA.*
Le Disposizioni che prevedono la possibilita di impugnazione incidentale tardiva, anche dopo la scadenza dei termini ordinari, si riferiscono o alle impugnazioni incidentali vere e proprie, cioe alle impugnazioni delle parti contro cui e stata proposta l'impugnazione principale e dirette contro le parti che hanno proposto l'impugnazione medesima, ovvero alle impugnazioni delle parti chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art 331 cod proc civ. non ricorre nessuna delle due ipotesi nel caso di condebitore solidale che voglia aderire al ricorso principale proposto da altro condebitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)