Sez. 5, Sentenza n. 27984 del 21/12/2011 (Rv. 620762 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Deduzione di passività deducibili non indicati in dichiarazione - Termine triennale ex art. 23 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali o verso pubbliche amministrazioni - Prorogabilità del termine - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il quarto comma dell'art. 23 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui prevede che il termine triennale per la dimostrazione di debiti deducibili, non indicati nella dichiarazione di successione, è prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo, deve essere interpretato nel senso che la proroga interviene solo quando si renda necessaria a consentire che, dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo, decorrano ancora almeno sei mesi prima della scadenza del termine, mentre, ove il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sia divenuto definitivo già almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale, quest'ultimo non subisce alcuna proroga, quale che sia la natura del debito che si intende dedurre.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)