Sez. 5, Sentenza n. 11216 del 16/05/2007 (Rv. 599466 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Deduzione e dimostrazione di passività deducibili - Termine triennale ex art. 23 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Natura - Perentoria - Conseguenza - Documentazione idonea a provare le passività - Produzione in appello - Oltre il termine - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il termine di tre anni, concesso dall'art. 23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per dedurre e dimostrare l'esistenza di passività non indicate nella dichiarazione, ha carattere perentorio, in quanto costituisce un limite inderogabile al potere di deduzione e dimostrazione delle passività, con la conseguenza che non può acquisire alcuna rilevanza ai fini del decidere la documentazione idonea a comprovare l'esistenza delle passività dichiarate prodotta dinanzi al giudice d'appello oltre il detto termine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)