Sez. U, Ordinanza n. 638 del 06/08/1997 (Rv. 506445 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Nozione ex art. 3 della legge statale n. 443 del 1985 - Inapplicabilità nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome - Diversa nozione prevista dalla legislazione della regione Friuli Venezia Giulia - Disparità di trattamento - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 38, comma quarto, e 116 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, prima e seconda parte, della legge 8 agosto 1985 n. 443, nella parte in cui prevede che le norme della legge medesima non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, dove invece l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge, così consentendo nella specie alla regione Friuli Venezia Giulia di porre con legge regionale (legge 24 febbraio 1970 n. 6 e legge 10 aprile 1972 n. 17) una nozione di impresa artigiana diversa da quella risultante dall'art. 3, comma secondo, della legge statale n. 443 del 1985 cit. con conseguente disparità di trattamento tra imprese aventi le stesse caratteristiche in ragione della disciplina differenziata "ratione loci".
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 116, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 24/02/1970 num. 6, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 10/04/1972 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)