Sez. U, Sentenza n. 401 del 05/06/2000 (Rv. 537226 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Rapporti previdenziali - Regioni a statuto speciale e Province autonome - Nozione d'impresa artigiana dettata dalla legge statale - Applicabilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
La nozione di impresa artigiana data dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 (modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133), quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali, di esclusiva competenza statale, trova applicazione in tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato, poiché le disposizioni dell'art. 13, sesto comma, della suindicata legge n. 443 del 1985, che danno esclusivo rilievo alla normativa di tali regioni in materia di artigianato e in particolare di iscrizione negli albi delle imprese artigiane, vanno interpretate in maniera compatibile con la ripartizione di competenze tra lo Stato e detti enti (cfr. la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 28 maggio 1999 n. 196).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1997 num. 133 art. 1, Costituzione art. 38, Costituzione art. 116, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)