Sez. 2, Sentenza n. 7263 del 12/05/2003 (Rv. 562922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Appello - Eccezioni nuove - Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Disciplina transitoria ex art. 90 legge 353/1990 - Applicabilità ai giudizi di appello pendenti - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
La modificazione apportata con disposizione di carattere transitorio dall'art. 90 legge 353/1990, che ha escluso l'applicabilità ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 52 legge 353/1990, opera per tutti i procedimenti pendenti a quella data, in qualunque fase e grado si trovassero
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 art. 9, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)