diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10817 del 08/06/2004 (Rv. 573432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di superamento dei limiti del massimale - Proposizione in appello - Causa pendente al 30.4.1995 - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In riferimento ai procedimenti iniziati prima del 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale può essere contenuta anche per la prima volta nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. vecchio testo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1905, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)