Sez. L, Sentenza n. 6053 del 23/06/1994 (Rv. 487175 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Patti escludenti voci retributive altrimenti comprese nella previsione ex art. 2120 cod. civ. nel testo novellato - Accertamento per mezzo di tacito o implicito richiamo ad analoghe clausole anteriori alla legge n. 297 del 1982 - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
I patti che, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, escludono dalla retribuzione voci altrimenti comprese nella previsione dell'art. 2120 cod. civ. nel testo novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, devono essere espressi, non potendo essere ricavati da un tacito od implicito richiamo ad analoghe clausole contenute in contratti collettivi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge citata, atteso che, essendo tali clausole nulle per contrasto col principio dell'onnicomprensività della retribuzione sancito dal vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità (principio applicabile anche nella determinazione dell'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione), le stesse sono state espunte dai contratti nei quali erano inserite e sostituite di diritto dalle disposizioni legislative inderogabili all'epoca vigenti, per cui non possono spiegare alcuna efficacia per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, neppure come termine di riferimento ricavabile dal generico riferimento alla pregressa disciplina pattizia contenuta in un contratto collettivo successivo al giugno 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)