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Sez. 2, Sentenza n. 2751 del 16/04/1997 Cc. (dep. 11/08/1997) Rv. 208464 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Perizia e consulenza tecnica effettuata con metodi di indagine sperimentali - Dovere del giudice di valutarne la validità scientifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208464-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE

Il giudice, nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, ha l'onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali, e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per vizio della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame la quale aveva ritenuto elemento non sufficiente ad integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare l'esito di una consulenza tecnica - eseguita con metodo computerizzato - di identificazione dei volti travisati degli autori di una rapina, ripresi da una telecamera a circuito chiuso, osservando semplicemente che detta consulenza si basava <<su mere ipotesi scientifiche non ancora sufficientemente verificate e controllate>>, senza però effettuare un'approfondita verifica della validità della nuova metodologia)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)