Sez. 2, Sentenza n. 834 del 17/10/2003 Ud. (dep. 14/01/2004) Rv. 227854 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Verifica dei risultati peritali - Adozione di nuove metodiche - Verifica del giudice in ordine alla validità delle stesse - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
In tema di valutazione dei risultati peritali, il giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologia utilizzata nell'ambito di una perizia eseguita con metodo computerizzato dei volti travisati degli autori di una rapina, ripresi da una telecamera a circuito chiuso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)