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Sez. 2, Sentenza n. 1404 del 28/05/1966 (Rv. 322783 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DEL MURO SUL CONFINE - IN GENERE - ACQUISTO DELLA COMUNIONE - CONDIZIONI - RICHIESTA DELLA MEDIANZA - VALORE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL MURO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322783-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DEL MURO SUL CONFINE - IN GENERE - ACQUISTO DELLA COMUNIONE - CONDIZIONI - RICHIESTA DELLA MEDIANZA - VALORE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL MURO - LIMITI.*

Per l'acquisto della medianza coattiva del muro sul confine non e sufficiente la semplice richiesta del vicino, ne il fatto che costui abbia appoggiato al muro la propria fabbrica, ma e necessaria una convenzione scritta fra le parti o, in Mancanza, una sentenza che costituisca il diritto, previo pagamento della indennita di medianza, da determinarsi nella pronuncia stessa. La richiesta di medianza va configurata come una semplice proposta, sulla quale, prima del costituirsi della comunione, prevale la facolta del proprietario del muro di disporne liberamente e quindi anche di demolirlo o di arretrarlo. L'Esercizio di tale facolta, che si estrinseca o nell'adempimento dell'Obbligo di concedere la medianza o nell'osservanza dell'Onere di distruggere od arretrare il manufatto, non puo ritenersi rimesso all'arbitrio del proprietario del muro, il quale e obbligato al risarcimento dei danni per un suo eventuale illecito comportamento, processuale o extra processuale. Il diritto alla medianza coattiva del muro sul confine e, pertanto condizionato alla persistenza dello stato di fatto, a sua volta dipendente dalla volonta del vicino, e rimane privo di tutela giuridica ove quella situazione venga meno, salvo il risarcimento del danno che puo derivare da un comportamento illecito del vicino. (Cfr 2053/63; 849/63; 2373/59; 1376/36).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)