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Sez. 2, Sentenza n. 4055 del 23/12/1968 (Rv. 337681 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - PAGAMENTO DELLA META DEL VALORE DEL MURO E DEL SUOLO - DIRITTO ALL'INDENNITA DI MEDIANZA - PRESUPPOSTO- PRETESA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA COSTRUZIONE DI UN DIRITTO SUL SUOLO - INAMMISSIBILITA DEI MEZZI DI PROVA OFFERTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337681-01

LIMITAZIONI LEGALI DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - PAGAMENTO DELLA META DEL VALORE DEL MURO E DEL SUOLO - DIRITTO ALL'INDENNITA DI MEDIANZA - PRESUPPOSTO- PRETESA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA COSTRUZIONE DI UN DIRITTO SUL SUOLO - INAMMISSIBILITA DEI MEZZI DI PROVA OFFERTI - CONSEGUENZE.*

Presupposto del diritto all'indennita di medianza prevista dall'art. 874 cod. civ. e che il richiedente sia proprietario esclusivo non solo del muro ma anche del suolo, poiche l'indennita e considerata dalla legge unica e inscindibile per il muro e per il suolo. Pertanto, ove il proprietario della costruzione in appoggio, convenuto per il pagamento dell'indennita, opponga un proprio diritto sul suolo, idoneo ad escludere quello vantato dall'attore, non puo il giudice di merito, sul solo presupposto di una inammissibilita dei mezzi di prova offerti dal convenuto a sostegno della propria eccezione, ritenere che la proprieta del suolo appartenga all'attore, poiche anche l'accertamento della proprieta del suolo e condizione inderogabile per la liquidazione dell'indennita di medianza. (V. 410-68, massima n. 331409 1404-66, massima n. 322783).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)