diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 12/10/1964 (Rv. 303858 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITORE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1964-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303858-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITORE - MODALITA.*

La dichiarazione di riconoscimento da parte del debitore, di cui all'art 2944 cod civ, e un atto unilaterale non sottoposto a particolari formalita, per cui puo essere fatta anche verbalmente, ne e necessario che avvenga nei confronti del titolare per diritto, potendo essere attuata anche nei riguardi di un terzo, purche in ogni caso risulti univoca l'ammissione del debito. (V 773/64; 3008/62; 585/62; 1055/61; 2338/60; 403/60; 296/60 404-45).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)