Sez. L, Sentenza n. 16271 del 03/08/2005 (Rv. 583050 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti formali - Esclusione - Ammissione univoca ancorché non esplicita dell'altrui diritto - Sufficienza - Valutazione di merito - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie in tema di iscrizione alla gestione speciale commercianti, priva dell'indicazione dell'inizio dell'attività di commercio.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
L'atto di riconoscimento di debito non è soggetto a particolari requisiti formali, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi atto che implichi univocamente, anche in maniera non esplicita, l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione operata dal giudice di merito circa l'idoneità di un determinato atto ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto immotivata la decisione di merito secondo la quale dalla richiesta di iscrizione alla gestione speciale commercianti, priva dell'indicazione dell'inizio dell'attività di commercio, discendevano automaticamente il riconoscimento di un debito contributivo, il conseguente diritto all'INPS ai contributi in relazione al periodo di attività non denunciata, l'idoneità ad interrompere la prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)