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Sez. 6, Sentenza n. 3299 del 21/09/2000 Cc. (dep. 23/01/2001) Rv. 218330 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Concorso eventuale nell'associazione di tipo mafioso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218330-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 "bis" cod. pen.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 cod. pen. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del "far parte" del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 cod. proc. pen. e la rimessione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle Sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 618

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)