Sez. 3, Sentenza n. 7715 del 16/04/2015 (Rv. 635118 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Ulteriore indennità ex art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 - Termine annuale - Riferimento alla data di effettiva cessazione dell'attività e non alla scadenza del contratto - Necessità - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, allorché lo svolgimento dell'attività commerciale da parte del conduttore uscente prosegua per un certo periodo di tempo anche successivamente alla scadenza contrattuale, il termine annuale di riferimento relativo all'ulteriore indennità di cui all'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve avere riguardo non alla data di scadenza del contratto, ma a quella di effettiva cessazione dell'attività mediante rilascio dell'immobile, in quanto solo in tale momento si origina quel pregiudizio economico, oggetto di riparazione "ex lege", costituito dalla perdita dell'avviamento, inteso quale elemento connaturato all'operatività dell'azienda ed alla sua localizzazione mediante contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)