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Sez. 3, Sentenza n. 16690 del 26/11/2002 (Rv. 558739 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Destinazione dell'immobile alla stessa attività esercitata dal conduttore o ad attività affini - Ulteriore indennità ex art. 34 secondo comma legge 392/78 - Condizioni - Effettivo esercizio di tale attività - Necessità.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558739-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In tema di locazione, l'indennità cd. ulteriore o aggiuntiva - che pure postula, al pari dell'indennità ordinaria, la cessazione del contratto per causa non imputabile a scelta volontaria del conduttore - è necessariamente collegata all'effettivo esercizio della medesima attività o di attività affine, non essendo, per converso, sufficiente la semplice manifestazione di volontà in ordine alla detta destinazione, con la conseguenza che il relativo diritto sorge solo quando si accerti che il nuovo esercizio sia del tipo di quello previsto, secondo una valutazione di affinità o identità della nuova attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)