Sez. 1, Sentenza n. 15298 del 29/11/2000 (Rv. 542256 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Attività professionale svolta nell'ambito della procedura concorsuale - Decreto del giudice delegato liquidativo del compenso - Reclamo al Tribunale fallimentare dell'interessato per ottenere una maggiorazione del "quantum" - Potere dovere del Tribunale, di ridurre la liquidazione - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
Qualora il decreto del giudice delegato, liquidativo del compenso per attività professionale svolta nell'ambito della procedura concorsuale, venga impugnato dall'interessato con reclamo al tribunale fallimentare (art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267), per ottenere una maggiorazione del "quantum", deve riconoscersi a detto tribunale il potere - dovere di ridurre la liquidazione, se ritenuta non rispondente a corretti criteri, e di condannare di conseguenza il professionista al rimborso di quanto riscosso in eccedenza, considerato che quel reclamo apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, non è vincolato alle richieste delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)