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Sez. 1, Sentenza n. 5501 del 05/04/2012 (Rv. 622189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Procedimento - Natura inquisitoria - Conseguenze - Esame della documentazione agli atti del fascicolo fallimentare - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

Il reclamo ex art. 26 legge fall., nella formulazione anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (applicabile "ratione temporis") apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, investito di tutta la procedura e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, con possibilità di sostituirsi a questi nell'esercizio delle sue attribuzioni, non è vincolato alle richieste delle parti; ne consegue che la conoscenza di ogni atto o documento della procedura ben può essere posta a fondamento della decisione, ancorché l'atto o il documento non abbiano formato oggetto del contraddittorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva liquidato le spese e le competenze, relative all'attività professionale svolta a favore del fallito prima e della curatela poi, senza tener conto di quanto contenuto nel fascicolo fallimentare e della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione della parcella, non essendovi alcun onere probatorio ulteriore a carico del professionista istante, oltre le produzioni già assolte innanzi al giudice delegato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)