Sez. 1, Sentenza n. 3049 del 29/03/1994 (Rv. 485973 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere | Azione diretta ad ottenere il mantenimento del figlio diventato maggiorenne - Legittimazione ad agire - Genitore separato o divorziato convivente oppure figlio - Spettanza - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere
Al fine di stabilire se l'azione diretta ad ottenere il mantenimento del figlio diventato maggiorenne spetti direttamente a quest'ultimo oppure al genitore separato o divorziato con cui continua a coabitare, occorre distinguere l'ipotesi del figlio che faccia valere direttamente la sua pretesa sulla base di una sua autonoma posizione, per cui la legittimazione spetta esclusivamente allo stesso figlio, da quella in cui il figlio ometta di esercitare i suoi diritti nei confronti del genitore con cui non convive, lasciando che al suo mantenimento provveda direttamente e totalmente il genitore con cui convive, atteso che in tale ipotesi quest'ultimo genitore è legittimato ad agire "iure proprio" per il rimborso di quanto da lui costantemente anticipato per conto dell'altro coniuge, tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ., trattandosi di obbligazione solidale alla quale sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)