diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1527 del 11/02/2000 (Rv. 533735 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Albo professionale - Iscrizione - Domanda - Rigetto - Provvedimento - Impugnazione - Documentazione prodotta dall'interessato nel relativo giudizio - Idoneità ad integrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione - Accertamento - Apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - Configurabilità - Sindacato in sede di legittimità - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533735-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione (emesso dal commissario straordinario nominato a norma dell'art. 31 legge citata), la valutazione dell'idoneità della documentazione prodotta dall'interessato ad integrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione (nella specie, quello di aver operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimento nel campo specifico a livello nazionale e internazionale), costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1989 num. 56 art. 7, Legge 07/02/1989 num. 56 art. 31, Legge 07/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)