diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 18/06/1975 (Rv. 376303 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI ENTRAMBI I CRITERI - MANCANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376303-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI ENTRAMBI I CRITERI - MANCANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche l'art 20 cod proc civ attribuisce all'attore la facolta di scelta fra il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta e quello del luogo ove l'obbligazione deve eseguirsi, il convenuto, nel primo atto difensivo, per proporre utilmente e compiutamente l'eccezione di incompetenza per territorio, deve contestare l'esistenza di entrambi i criteri di Determinazione gia detti; con la conseguenza che la mancata contestazione di uno dei fori territoriali implica la fissazione della Competenza per territorio del giudice adito in base al correlativo criterio di Determinazione, non potendo, peraltro, lo stesso giudice accertare di ufficio la propria incompetenza al di fuori dei limiti dedotti dalla parte che ha proposto la relativa eccezione. (V 4170/74, mass n 372818).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)