Sez. 3, Sentenza n. 4170 del 10/12/1974 (Rv. 372818 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI ULTERIORI MOTIVI - INAMMISSIBILITA - DIRITTO DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI ULTERIORI MOTIVI - INAMMISSIBILITA - DIRITTO DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - NECESSITA.*
In tema di Competenza territoriale derogabile, il motivo posto nella prima difesa a sostegno dell'eccezione d'incompetenza, sia per il carattere dispositivo dell'esecuzione, sia per la preclusione stabilita dal terzo comma dell'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice e della parte deducente, nel senso che il primo non puo rilevare motivi non dedotti e la seconda non puo aggiungere nell'ulteriore corso del giudizio nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine litis. Conseguentemente, nelle controversie che abbiano per oggetto diritti di obbligazione, il convenuto deve contestare tutti i possibili criteri cui la Competenza del giudice potrebbe ricollegarsi (artt 18, 19, 20 cod proc civ); in difetto di detta contestazione la Competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito. (V 2025'74, mass n 370299 e 370298).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)