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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19016 del 16/09/2011 (Rv. 619753 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca - Presupposto - Colpa grave - Istanza proposta a giudice incompetente per territorio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato politico.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619753-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In materia di gratuito patrocinio non sussiste la colpa grave della parte ricorrente per aver proposto istanza a giudice incompetente per territorio, in quanto non può escludersi che, a seguito di riassunzione, la domanda possa essere ritenuta fondata dal giudice che la deve conoscere; ne consegue, pertanto, l'illegittimità della disposta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dello straniero che abbia agito per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico dinanzi a giudice incompetente per territorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)