Sez. 2 - , Ordinanza n. 26060 del 17/10/2018 (Rv. 650837 - 01)
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE | Insussistenza dei presupposti per l'ammissione - Colpa grave dell'interessata - Effetti della revoca - Fattispecie.
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, conseguente all'illecito di emissione di assegni privi della necessaria provvista, fosse stata fondata esclusivamente su elementi, quali l'avvenuto pagamento nel termine dell'assegno e difetti di forma, insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)