diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 325 del 16/01/1987 (Rv. 450077 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AGGIORNAMENTO - IMMOBILE NON ADIBITO AD ABITAZIONE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - REGIME ORDINARIO - DISCIPLINA TRANSITORIA - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - INIZIATIVA DEL LOCATORE - RILEVANZA - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450077-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AGGIORNAMENTO - IMMOBILE NON ADIBITO AD ABITAZIONE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - REGIME ORDINARIO - DISCIPLINA TRANSITORIA - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - INIZIATIVA DEL LOCATORE - RILEVANZA - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO - EFFETTI.*

In tema di aggiornamento del canone della locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - in relazione al quale la legge n. 392 del 1978 privilegia l'autonomia delle parti come nel regime ordinario è lasciata alle parti stesse la previsione o meno della clausola di salvaguardia, così, nel regime transitorio, è l'iniziativa del locatore che attua l'inserimento di quella clausola nel contratto, la richiesta di aggiornamento, pertanto, si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della stessa, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, non esistendo prima del suo attivarsi alcun credito per l'aggiornamento.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)