Sez. 3, Sentenza n. 9283 del 15/12/1987 (Rv. 456463 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - LOCAZIONI ABITATIVE SOGGETTE A PROROGA - AUMENTO DEL CANONE - DECORRENZA - DAL MOMENTO DELLA RICHIESTA.*
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - LOCAZIONI ABITATIVE SOGGETTE A PROROGA - AUMENTO DEL CANONE - DECORRENZA - DAL MOMENTO DELLA RICHIESTA.*
Con riferimento alle locazioni abitative già soggette a proroga, l'art. 62 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il relativo canone può essere aumentato, a richiesta del locatore e secondo determinate misure, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa - non pone un criterio di automaticità dell'aumento, ma lo subordina all'Onere della richiesta, con la conseguenza che - analogamente a quanto gli artt. 24 e 25 della legge prevedono espressamente per l'aggiornamento e l'adeguamento del canone - ove la richiesta sia successiva rispetto al momento in cui sorge il relativo diritto, l'aumento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla richiesta stessa, ai sensi del citato art. 24, senza che il locatore possa pretendere una correlativa anteriore decorrenza. (V 325/87, mass n 450077; (Conf 3364/87, mass n 452407; (Conf 776/86, mass n 444320).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)