diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5162 del 09/03/2005 (Rv. 580741 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione di sentenza sull'"an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580741-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La riforma (o la cassazione) della sentenza di condanna generica comporta la caducazione della sentenza sulla liquidazione del danno, soltanto qualora faccia venir meno ogni fondamento di quest'ultima. Pertanto, ove la condanna al risarcimento sia stata pronunziata anche per una ragione diversa da quella posta a base della sentenza riformata, non si attua la caducazione della sentenza che ha liquidato il danno. (Nella specie, pronunziata dal giudice penale la condanna generica in favore della P.C., il giudice civile in sede di liquidazione aveva fondato la pronunzia risarcitoria anche su un autonomo criterio di imputazione della responsabilità, senza che sul punto la pronunzia, affetta da ultrapetizione, fosse impugnata. Dichiarata la assoluzione in sede di revisione del processo penale, tale sentenza, in applicazione del principio soprariportato, è stata ritenuta dalla Corte Cass. priva di effetto riguardo alla pronunzia risarcitoria, impugnata con ricorso per cassazione soltanto in ordine al "quantum" e per far valere la pendenza del giudizio di revisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)