Sez. L, Sentenza n. 1679 del 29/01/2004 (Rv. 569799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione con o senza rinvio di sentenza non definitiva sull'"an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La cassazione con rinvio della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull'"an debeatur", comporta - al pari della cassazione senza rinvio - la caducazione della sentenza definitiva sul "quantum", poiché, dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, una volta annullata la pronunzia sull'"an", resta definitivamente privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere mai sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio, neppure se in quest'ultimo giudizio venga emessa una sentenza contenente statuizioni analoghe a quelle recate dalla sentenza cassata; pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza definitiva sul "quantum", dopo che quella non definitiva sull'"an" sia stata cassata con rinvio, non diversamente dall'ipotesi in cui la stessa sia stata cassata senza rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)