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Sez. U, Sentenza n. 933 del 01/02/1988 (Rv. 457293 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'AMMONTARE DEI TRIBUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457293-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'AMMONTARE DEI TRIBUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*

La controversia fra il professionista e la cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, con riguardo allo ammontare dei contributi dovuti secondo le previsioni dello art. 24 della legge 20 settembre 1980 n. 576, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, nonché alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, perché investe obbligazioni direttamente costituite e quantificate dalla legge, con esclusione di ogni discrezionalità della amministrazione, nell'ambito di un rapporto assicurativo obbligatorio. (Conf 1533/83, mass n 426373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)