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Sez. U, Sentenza n. 1533 del 01/03/1983 (Rv. 426373 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DOMANDA DEL PROFESSIONISTA NEI CONFRONTI DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI VOLTA AL CONSEGUIMENTO DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI LEGALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 576/1980 - GIURISDIZIONE DELL'AGO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426373-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DOMANDA DEL PROFESSIONISTA NEI CONFRONTI DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI VOLTA AL CONSEGUIMENTO DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI LEGALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 576/1980 - GIURISDIZIONE DELL'AGO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*

Con riguardo al sistema previdenziale forense di cui alla legge 20 settembre 1980 n. 576, la domanda proposta dal professionista nei confronti della cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, per chiedere l'applicazione dei criteri legali per il calcolo dei contributi obbligatori dovuti sul reddito prodotto nello anno precedente, a norma dell'art. 24 della citata legge, contestando la diversa liquidazione e la correlativa pretesa di adempimento formulata dalla cassa medesima, spetta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 444 cod. proc. civ.), atteso che investe un rapporto obbligatorio costituito dalla legge, ed avente ad oggetto una prestazione pecuniaria da quantificarsi secondo tassativi criteri fissati dalla legge stessa, senza che all'ente previdenziale competa in proposito alcun potere discrezionale. (V 2513/82; (V 995/77, mass n 384620).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)