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Sez. L, Sentenza n. 3890 del 21/04/1987 (Rv. 452746 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPALS - PENSIONE EROGATA DA QUESTO ENTE ANCHE IN IPOTESI DI CUMULO - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITÀ - RATEI DI PENSIONE MATURATI ANTERIORMENTE - RILEVANZA - DEFINITIVITÀ - DELL'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452746-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPALS - PENSIONE EROGATA DA QUESTO ENTE ANCHE IN IPOTESI DI CUMULO - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITÀ - RATEI DI PENSIONE MATURATI ANTERIORMENTE - RILEVANZA - DEFINITIVITÀ - DELL'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il diritto all'integrazione al minimo della pensione a carico dell'ENPALS anche in ipotesi di cumulo con altra pensione, diritto derivato in favore del pensionato a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962 (poi estesa a tutta la norma dalla successiva sentenza n. 314 del 1985), spetta retroattivamente anche in relazione ai ratei di pensione maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza suddetta senza che sia di ostacolo il fatto che, a norma dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, l'assegnazione della pensione sia divenuta definitiva per esser trascorso un anno dall'avviso datone dall'ente all'interessato. (V 4505/81, mass n 415216).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)