Sez. L, Sentenza n. 4505 del 10/07/1981 (Rv. 415216 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - ERRORI VERIFICATISI NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE - RETTIFICHE INTERVENUTE DOPO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - INTANGIBILITA DELLA PENSIONE - LIMITI - OMESSA DOLOSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DI UN FATTO SOPRAVVENUTO ALL'ORIGINARIA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - ERRORI VERIFICATISI NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE - RETTIFICHE INTERVENUTE DOPO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - INTANGIBILITA DELLA PENSIONE - LIMITI - OMESSA DOLOSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DI UN FATTO SOPRAVVENUTO ALL'ORIGINARIA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
L'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422, il quale stabilisce che l'assegnazione della pensione diviene definitiva se nel termine di un anno il comitato esecutivo centrale dell'INPS non la rettifica per errori di liquidazione riguarda solo l'ipotesi della ripetizione, da parte dell'INPS, di somme indebitamente corrisposte per errori verificatisi nella fase di liquidazione della pensione, che non siano provocate da dolo dell'assicurato: esso non puo trovare percio applicazione nel caso di omessa dolosa comunicazione da parte del pensionato di un fatto sopravvenuto all'originaria liquidazione della pensione (nella specie concessione di un'altra pensione). (Conf 2584/80, mass n 406330; (Conf 269/80, mass n 403657; (Conf 22/80, mass n 403385).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)