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Sez. 3, Sentenza n. 11903 del 13/05/2008 (Rv. 602878 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata - Presunzione di responsabilità del locatore - Superamento - Caso fortuito o fatto illecito del terzo - Onere della prova - Fattispecie in tema di doglianze dei conduttori in relazione all'omessa modifica della struttura originaria dell'autoclave dello stabile nella parte ormai obsoleta.
Stato
decisa il 2008-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602878-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

In tema di danni prodotti dalla cosa locata, il principio secondo cui sul proprietario locatore - che ha l'obbligo, imposto dall'art. 1575 cod. civ., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto - grava una presunzione di responsabilità', che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità' dell'evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo, non trova applicazione qualora il conduttore imputi al locatore difetti che non attengano alla struttura originaria della cosa locata né sono a questa ricollegabili. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata ritenendo non applicabile il riportato principio alla fattispecie esaminata, in cui i ricorrenti, in relazione all'infezione batterica dell'acqua potabile erogata negli appartamenti da loro condotti in locazione, non imputavano all'unica locatrice difetti che attenevano alla struttura originaria dell'impianto di autoclave - ed al correlativo obbligo di tenerla in buono stato - o che fossero alla stessa ricollegabili ma, in sostanza, lamentavano l'omessa modifica di tale struttura originaria nella parte divenuta obsoleta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)