Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata - Presunzione di responsabilità del proprietario locatore - Superamento - Caso fortuito o fatto illecito del terzo - Onere della prova - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
In tema di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, poiché il proprietario locatore ha l'obbligo, imposto dall'art. 1575 cod. civ., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità' che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità' dell'evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore perché le infiltrazioni d'acqua, causa di danno al conduttore, provenivano da proprietà di terzi e in particolare da un terrazzino condominiale e da strada pubblica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)